Canile e gatti di colonia

 

Al Presidente del

Consiglio Comunale

di Rovereto

 

Interrogazione a risposta scritta

A breve, e finalmente, sarà dato in gestione il nuovo canile municipale. L’opera, voluta fortemente dall’Amministrazione Maffei è stata conclusa dall’attuale che ha voluto rimpicciolire la struttura rispetto al progetto originale.

Il canile comunale di Rovereto prevede ora  spazio per ricoverare 64 cani e 20 gatti. Tale numero potrebbe risultare insufficiente a garantire la completa necessità di Rovereto. Lo spazio esiguo impedisce inoltre di ipotizzare convenzioni d’uso con i comuni limitrofi, svilendo la logica di unità dei servizi auspicata dalla nascente Comunità di Valle.

La giunta comunale con deliberazione n. 197 di data 21.09.2009 approvava un “disciplinare per la gestione del canile comunale di Rovereto”. Tale disciplinare, che si configura come un regolamento comunale, non è stato posto all’attenzione del Consiglio comunale ma è stato adottato autonomamente dall’Amministrazione.

L’Articolo 10 del disciplinare al comma 1 ed alla lettera c. decreta l’obbligo del Gestore di ospitare presso la struttura:  “i gatti non di colonia, ritrovati sul territorio cittadino, per il periodo necessario ad effettuare il piano di profilassi, al termine del quale verranno immessi in una colonia, sotto la responsabilità dell’Associazione che gestisce le colonie di gatti;”

Tale indicazione appare illegittima ed irrazionale alla luce delle seguenti considerazioni. Per gatto non di colonia si intende un animale che ha acquisito l’abitudine alla cattività. I gatti non di colonia verrebbero in questa maniera obbligatoriamente immessi in una colonia della quale non sono componenti in origine. Si prefigura in tal senso una condizione di abbandono dell’animale che lo porrebbe in situazione di possibile grave disagio. Un animale non abituato a tale condizione sarebbe posto in situazione di sofferenza, accentuata dal rischio di non essere accettato dagli altri componenti.

Una azione di questo tipo  significherebbe inoltre che tutto il lavoro per combattere il randagismo sarebbe stato inutile ed aumenterebbero le lamentele  dei cittadini all’aumento di gatti nelle vicinanze delle loro abitazioni.

 

L’Art. 727 del c.p. recita testualmente: “ chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1000,00 a 10.000,00 euro . Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.”

Anche numerose sentenze di Cassazione decretano il divieto di abbandono, sottolineando l’obbligo del rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici degli animali stessi.

Ne consegue che le disposizioni impartite dall’Articolo 10 del disciplinare al comma 1 ed alla lettera c. sono palesemente illegittime e suscettibili di denuncia penale.

Si interroga l’Amministrazione per conoscere:

1)    I motivi che la inducono a non confrontarsi con il Consiglio Comunale su questo tema di carattere regolamentare.

2)    I motivi che la hanno indotta a rimpicciolire la struttura del nuovo canile municipale rispetto alle previsioni precedenti e come intende risolvere il possibile sovraffollamento.

3)    I motivi che la hanno indotta a realizzare una struttura insufficiente a servire, con convenzioni ed in un contesto comunitario di valle, le altre realtà territoriali vallagarine.

4)    L’intenzione di correggere immediatamente il succitato articolo 10 nei termini palesemente irrispettosi delle norme penali.

Si richiede risposta scritta in via informatica.

 

Rovereto, 31 ottobre 2009                                        Ruggero Pozzer

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